👨⚖L’Ufficio Legale *Avv. Marco Dibitonto della UIL SCUOLA BARI-BAT* informa che in data odierna il *Tribunale di Bari Sezione Lavoro* ha *ACCOLTO* il ricorso di una *nostra iscritta*, riconoscendole il *diritto di fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, co. 180 e 181, della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023* (“bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) e condannando il Ministero resistente a *riconoscerle la quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell’art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato*.
🔎*IL CASO*: la docente attualmente a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, era stata in precedenza destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato dall’01.09.2023 al 31.08.2024, era madre di due figli, rispettivamente di anni 7 e di anni 3 ed aveva lamentato l’irragionevole esclusione delle lavoratrici precarie dalla fruizione dell’esonero del versamento della quota dei contributi previdenziali, dalla Legge di Bilancio del 2024, L. n. 213/2023, ingiustificatamente riconosciuto solo alle lavoratrici a tempo indeterminato.
In particolare, per il tramite del ns Ufficio Legale diretto dall’avv. Marco Dibitonto,
– ha esposto che l’art. 1, co. 180-181, della Legge di Bilancio del 2024, L. n. 213/2023, in materia di esonero della quota del 100 per cento dei contributi previdenziali, ha riconosciuto in via sperimentale fino al 31.12.2024 anche alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato che siano al contempo madri di due figli, per il periodo fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio minore;
– ha denunziato la disparità di trattamento tra la sua condizione (lavoratrice madre precaria) rispetto alla lavoratrice madre assunta a tempo indeterminato, cui la legge riconosce l’esonero contributivo, la violazione della clausola 4 comma 1 (“principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE, negandole in partenza un suo sacrosanto diritto ad un incentivo a tutela della maternità, mettendo in evidenza che la sua esclusione – come per gli assunti a termine – aveva provocato una discriminazione vietata, in quanto aveva determinato un peggioramento della qualità del lavoro a tempo determinato rispetto al docente di ruolo;
– ha, poi, evidenziato l’inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento rispetto al docente a tempo indeterminato, che sia madre di due o più figli, affermando il diritto a percepire le somme indebitamente trattenute, sino al massimo di € 3.000,00 secondo l’art. 1 comma 180 della L. n. 213/2023.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso.
🔵 La Uil Scuola BARI-BAT – alla luce di questo rilevante precedente giurisprudenziale – rilancia l’azione legale individuale per ottenere il riconoscimento del *BONUS MAMME* 🤱al personale precario della scuola 🚸 con contratto al 31 agosto o al 30 giugno (DOCENTE E ATA).
🔜L’avvio del ricorso non prevede alcun costo.
📧L’ adesione al ricorso, dovrà essere inviata seguente indirizzo e-mail: *ricorsibaribat@uilscuola.it*












