🎓 IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE ANCHE SU “ORGANICO DI FATTO” (CONTRATTI AL 30 GIUGNO)

🎓 IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE ANCHE SU “ORGANICO DI FATTO” (CONTRATTI AL 30 GIUGNO)

Con la sentenza n. 3167/2026, pubblicata il 10 luglio 2026, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Agnese Angiuli, ha accolto il ricorso di una docente della provincia di Bari, assistita dall’Avv. Marco Dibitonto, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima e abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si tratta di una delle prime pronunce del Tribunale di Bari ad affrontare specificamente la questione della reiterazione delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le cosiddette supplenze su “organico di fatto”, in piena adesione al più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

⚖️ IL PRINCIPIO AFFERMATO

Il Giudice ha richiamato e condiviso il fondamentale principio espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 19708 del 16 luglio 2025, secondo cui, anche per le supplenze su organico di fatto:

“l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermato quale parametro di ragionevolezza), presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale”.

Nel caso specifico, la docente aveva sottoscritto cinque contratti consecutivi fino al termine delle attività didattiche, sempre presso lo stesso istituto e sulla stessa tipologia di posto (sostegno psicofisico), circostanza che il Tribunale ha ritenuto sintomatica di un uso distorto del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione scolastica, evidenziando una esigenza di personale stabile e non provvisoria.

💰 IL RISARCIMENTO RICONOSCIUTO

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della docente, di un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito pugliese (Trib. Trani n. 1472/2022; Corte d’Appello di Bari n. 547/2025) sulla base dei parametri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.

La sentenza ha altresì riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio della Carta del Docente per le annualità non fruite, in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione n. 29961/2023 e dalla giurisprudenza europea (CGUE, ord. 18.5.2022, causa C-450/2021).

📢 LE PAROLE DEL SEGRETARIO GENERALE UIL SCUOLA PUGLIA

Il Segretario Generale della UIL Scuola Puglia ha espresso viva soddisfazione per il risultato raggiunto dall’Ufficio Legale del Sindacato, coordinato dall’Avv. Marco Dibitonto, sottolineando come questa pronuncia si inserisca in un filone giurisprudenziale sempre più favorevole ai docenti precari pugliesi, con riscontri positivissimi anche nella realtà giudiziaria locale.

🖋️ COME ADERIRE AL RICORSO PROMOSSO DALLA UIL SCUOLA

L’Avv. Marco Dibitonto ha precisato i requisiti necessari per aderire all’azione legale promossa dal Sindacato:

✅ 4 contratti consecutivi al 30 giugno, presso la stessa scuola e per la stessa classe di concorso;

oppure

✅ 4 contratti al 31 agosto, indipendentemente dalla scuola e dalla classe di concorso.

I docenti in possesso di tali requisiti sono invitati a scrivere agli indirizzi istituzionali della UIL Scuola territoriale per richiedere l’adesione al ricorso collettivo e tutelare i propri diritti.

📩 Scrivi alla tua UIL Scuola territoriale per maggiori informazioni e per aderire!