*Congedo obbligatorio anche alla madre intenzionale. La Corte Costituzionale estende il congedo di 10 giorni alle madri intenzionali nelle coppie di donne riconosciute come genitori.*
Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui nega il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti) alla madre intenzionale nelle coppie formate da due donne, entrambe legalmente riconosciute come genitori.
L’esclusione è stata ritenuta discriminatoria: viola l’uguaglianza e i diritti del minore.
Ora la madre intenzionale ha diritto:
ai 10 giorni retribuiti,
alla parità di trattamento,
al pieno riconoscimento del ruolo genitoriale.
*Caratteristiche del congedo.*
Il padre lavoratore, dipendente pubblico o privato, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, da utilizzare:
tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
I 10 giorni non sono frazionabili a ore ma possono essere fruiti anche non continuativamente.
In caso di parto plurimo, il congedo raddoppia a 20 giorni.
Può essere fruito anche se la madre è in congedo di maternità.
Spetta anche al padre adottivo o affidatario.
È riconosciuto anche in presenza di altri congedi di paternità previsti da normative specifiche.
*Congedo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) o con invalidità ≥ 74%*
La legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto, ha istituto un periodo di *assenza dal lavoro non retribuito fino a 24 mesi.*
*Chi può richiederlo*
Lavoratori dipendenti (pubblici o privati):
– Affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare)
– Con invalidità pari o superiore al 74%
*Durata e condizioni*
Congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi.
*Durante tale periodo:*
– Conservazione del posto di lavoro
– Nessuna retribuzione
– Vietata ogni attività lavorativa
*Decorrenza*
Fruizione *solo dopo* l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata (con o senza retribuzione)
*Retribuzione e anzianità*
Il periodo di congedo:
– non vale ai fini dell’anzianità
– non è coperto da contribuzione, ma può essere riscattato (versamento volontario dei contributi)
*Certificazione*
A cura di medico di base o specialista SSN/struttura accreditata
Controlli possibili tramite Sistema Tessera Sanitaria e Fascicolo Sanitario Elettronico
*Accesso al lavoro agile*
Diritto di priorità al termine del congedo, se compatibile con la mansione.
*Dal 1° gennaio 2026: nuove tutele per lavoratori e genitori di minori con malattie oncologiche o invalidità pari o superiore al 74%*
La legge 18 luglio 2025, n. 106, ha istituto *10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito*
Per:
– visite
– esami strumentali
– analisi chimico-cliniche e microbiologiche
– cure mediche frequenti
*Destinatari*
– Lavoratori con malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce)
– Malattie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità ≥ 74%
– Genitori di figli minori nelle stesse condizioni
*Come funziona*
– Prescrizione medica necessaria
– Le 10 ore si aggiungono alle tutele già previste
– Valgono le regole delle gravi patologie (compreso calcolo indennità)
*Decorrenza del diritto*
Dal 1° gennaio 2026












