Nuovi congedi

*Congedo obbligatorio anche alla madre intenzionale. La Corte Costituzionale estende il congedo di 10 giorni alle madri intenzionali nelle coppie di donne riconosciute come genitori.*

Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui nega il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti) alla madre intenzionale nelle coppie formate da due donne, entrambe legalmente riconosciute come genitori.

L’esclusione è stata ritenuta discriminatoria: viola l’uguaglianza e i diritti del minore.

Ora la madre intenzionale ha diritto:

ai 10 giorni retribuiti,

alla parità di trattamento,

al pieno riconoscimento del ruolo genitoriale.

*Caratteristiche del congedo.*

Il padre lavoratore, dipendente pubblico o privato, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, da utilizzare:

tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.

I 10 giorni non sono frazionabili a ore ma possono essere fruiti anche non continuativamente.

In caso di parto plurimo, il congedo raddoppia a 20 giorni.

Può essere fruito anche se la madre è in congedo di maternità.

Spetta anche al padre adottivo o affidatario.

È riconosciuto anche in presenza di altri congedi di paternità previsti da normative specifiche.

*Congedo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) o con invalidità ≥ 74%*

La legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto, ha istituto un periodo di *assenza dal lavoro non retribuito fino a 24 mesi.*

*Chi può richiederlo*

Lavoratori dipendenti (pubblici o privati):

– Affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare)

– Con invalidità pari o superiore al 74%

*Durata e condizioni*

Congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi.

*Durante tale periodo:*

– Conservazione del posto di lavoro

– Nessuna retribuzione

– Vietata ogni attività lavorativa

*Decorrenza*

Fruizione *solo dopo* l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata (con o senza retribuzione)

*Retribuzione e anzianità*

Il periodo di congedo:

– non vale ai fini dell’anzianità

– non è coperto da contribuzione, ma può essere riscattato (versamento volontario dei contributi)

*Certificazione*

A cura di medico di base o specialista SSN/struttura accreditata

Controlli possibili tramite Sistema Tessera Sanitaria e Fascicolo Sanitario Elettronico

*Accesso al lavoro agile*

Diritto di priorità al termine del congedo, se compatibile con la mansione.

*Dal 1° gennaio 2026: nuove tutele per lavoratori e genitori di minori con  malattie oncologiche o invalidità pari o superiore al 74%*

La legge 18 luglio 2025, n. 106, ha istituto *10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito*
Per:
– visite
– esami strumentali
– analisi chimico-cliniche e microbiologiche
– cure mediche frequenti

*Destinatari*

– Lavoratori con malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce)

– Malattie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità ≥ 74%

– Genitori di figli minori nelle stesse condizioni

*Come funziona*

– Prescrizione medica necessaria

– Le 10 ore si aggiungono alle tutele già previste

– Valgono le regole delle gravi patologie (compreso calcolo indennità)

*Decorrenza del diritto*

Dal 1° gennaio 2026