Docenti e personale scolastico esclusi dal servizio per superamento dei 67 anni senza pensione: possibile agire con ricorso d’urgenza per ottenere il mantenimento in servizio per chi è di ruolo o avere supplenze e prosecuzione dell’attività lavorativa per i docenti precari
La UIL Scuola Puglia informa tutto il personale scolastico che si trovi nella condizione di essere escluso dall’insegnamento o dalle supplenze per il solo superamento del limite anagrafico dei 67 anni, pur non avendo ancora maturato la soglia minima contributiva necessaria per la pensione di vecchiaia, che la recente sentenza n. 125/2026 della Corte costituzionale ha affermato un principio di particolare rilievo per il comparto scuola.
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui consentiva il trattenimento in servizio “non oltre il settantesimo anno di età”, anziché fino al diverso limite maggiore determinato tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Il principio affermato è chiaro: il lavoratore della scuola non può essere lasciato senza retribuzione e senza pensione per effetto di un limite anagrafico fisso, sganciato dal momento in cui maturerà i requisiti minimi per il trattamento pensionistico di vecchiaia.
La Corte ha precisato che il trattenimento in servizio è finalizzato a consentire il conseguimento del minimo pensionistico e che la disciplina deve essere coerente con tale finalità.
A ciò si aggiunge che, nella giurisprudenza di merito più recente, sono stati già pronunciati provvedimenti favorevoli anche in relazione al personale non di ruolo, ritenendo illegittima l’esclusione dalle graduatorie e dalle possibilità di supplenza dei docenti che, pur avendo superato i 67 anni, non abbiano ancora raggiunto il minimo contributivo ma possano conseguirlo entro il limite anagrafico utile.
In particolare, è stato affermato che l’istituto previsto dall’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, letto in combinazione con l’art. 517 del medesimo testo unico, può trovare applicazione anche al personale non di ruolo, con conseguente diritto al reinserimento o al mantenimento in graduatoria e alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato sino al raggiungimento del requisito contributivo minimo.
Per tali ragioni, la UIL Scuola Puglia invita tutti coloro che:
siano stati esclusi dalle graduatorie o dalle supplenze (docenti precari) o siano stati collocati a riposo (docenti di ruolo) per superamento del limite dei 67 anni;
non abbiano ancora maturato i 20 anni di contribuzione utili per la pensione di vecchiaia;
possano raggiungere tale soglia minima mediante mantenimento in servizio (docenti di ruolo) incarichi di supplenza nell’a.s. 2026/2027 e negli anni scolastici successivi (docenti precari);
a promuovere ricorso d’urgenza per ottenere il riconoscimento del diritto a permanere in servizio (docenti di ruolo) o nelle graduatorie (docenti precari) e a conseguire incarichi fino al raggiungimento della soglia minima contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia, nei limiti anagrafici risultanti dall’adeguamento alla speranza di vita.
La tutela d’urgenza appare particolarmente rilevante perché il decorso dell’anno scolastico senza possibilità di insegnare e versare contributi può compromettere in modo irreversibile il raggiungimento del minimo pensionistico; proprio tale profilo è stato valorizzato dalla giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il periculum in mora in casi analoghi.
La UIL Scuola Puglia continuerà a sostenere ogni iniziativa utile per impedire che il personale scolastico venga illegittimamente collocato fuori dal lavoro e, al tempo stesso, privato del diritto alla pensione minima, in contrasto con l’art. 38 Cost. e con i principi affermati dalla Corte costituzionale .













